Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/1989

Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
302/1989
Data di deposito
25 maggio 1989
Data di decisione
17 maggio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:302

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 26 del 8 febbraio 1988
  • art. 1-bis, legge n. 108 del 8 aprile 1986
  • art. 1, legge n. 108 del 8 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13469

La sussistenza dell'alta tensione abitativa quale condizione richiesta dalla l. n. 108 del 1988 per poter ottenere, relativamente agli immobili ad uso di abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e` disposizione applicabile anche agli immobili abitativi ad uso diverso (salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4 bis, stessa legge per i comuni terremotati) e che non comporta disparita' di trattamento neanche nei confronti di conduttori di immobili ad uso di abitazione, siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa (trattasi, infatti, di un'eccezione al principio di esecutivita` dei provvedimenti giudiziari di condanna,giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caretterizzano le predette aree ad alta densita'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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