Corte costituzionale
Ordinanza n. 302/1989
Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 302/1989
- Data di deposito
- 25 maggio 1989
- Data di decisione
- 17 maggio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:302
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 26 del 8 febbraio 1988
- art. 1-bis, legge n. 108 del 8 aprile 1986
- art. 1, legge n. 108 del 8 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13469
La sussistenza dell'alta tensione abitativa quale condizione richiesta dalla l. n. 108 del 1988 per poter ottenere, relativamente agli immobili ad uso di abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e` disposizione applicabile anche agli immobili abitativi ad uso diverso (salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4 bis, stessa legge per i comuni terremotati) e che non comporta disparita' di trattamento neanche nei confronti di conduttori di immobili ad uso di abitazione, siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa (trattasi, infatti, di un'eccezione al principio di esecutivita` dei provvedimenti giudiziari di condanna,giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caretterizzano le predette aree ad alta densita'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze