Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/1989
Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:276
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15481
Nella disciplina del procedimento monitorio e' da ritenere senz'altro ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorieta' dei termini e salvaguardia del diritto di difesa, per cui una qualsiasi modificazione al riguardo risulterebbe contraddittoria rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento a quo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 644 cod. proc. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore). - O. nn. 855/1988; 97/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Militello in Val di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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