Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/1989
Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 15527
Va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura. Pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma (come quella, richiamata dal giudice a quo, dell'art. 11 del nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolva in modo diverso dalla disposizione impugnata il problema della competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati, e' espressione della discrezionalita' del legislatore, cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunita' di effettuare, attraverso il tempo, scelte diverse. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 41-bis cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione - dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato, all'ufficio giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o distretto). - S. n. 232/1984, O. n. 164/1987 e 165/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze