Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/1989

Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 15527

Va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio della magistratura. Pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma (come quella, richiamata dal giudice a quo, dell'art. 11 del nuovo codice di procedura penale approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolva in modo diverso dalla disposizione impugnata il problema della competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati, e' espressione della discrezionalita' del legislatore, cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunita' di effettuare, attraverso il tempo, scelte diverse. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 41-bis cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione - dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato, all'ufficio giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o distretto). - S. n. 232/1984, O. n. 164/1987 e 165/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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