Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1989

Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/1989
Data di deposito
20 aprile 1989
Data di decisione
12 aprile 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 15443

In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).

Massima n. 15444

In tema di concordato preventivo l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita dalla sentenza n. 300/1986 esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost.. E' percio' incongruo far richiamo a detta sentenza per porre in dubbio la legittimita' della mancata estensione del privilegio agli interessi dovuti (v. massima A) sui crediti privilegiati degli agenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dal successivo art. 169, e 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 204/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del 1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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