Corte costituzionale
Ordinanza n. 226/1989
Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 226/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 15443
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).
Massima n. 15444
In tema di concordato preventivo l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita dalla sentenza n. 300/1986 esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost.. E' percio' incongruo far richiamo a detta sentenza per porre in dubbio la legittimita' della mancata estensione del privilegio agli interessi dovuti (v. massima A) sui crediti privilegiati degli agenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dal successivo art. 169, e 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 204/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del 1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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