Corte costituzionale
Ordinanza n. 221/1989
Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 221/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 315 del 3 maggio 1967
- art. 9, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 agosto 1986
Parametri
Massime
Massima n. 15210
Stante la differenza tra i rispettivi regimi pensionistici - la cui parificazione e' solo espressione di una linea di tendenza - non e' raffrontabile, per la disomogeneita' dei termini posti a raffronto, la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza, a favore dei quali non opera il principio della irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione, con quella dei pensionati statali, per i quali, invece, tale irripetibilita' e' prevista. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, legge 3 maggio 1967, n. 315). - O. nn. 840/1988 e 834/1988.
Massima n. 15211
Come la Corte ha altre volte osservato, e' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi, di modo che la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, denunziato in quanto non prevede la applicazione retroattiva dell'estensione (come da esso operato) agli iscritti agli Istituti di previdenza, del principio di irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione). - O. n. 671/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 26 legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato) sollevate entrambe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze