Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1989

Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
221/1989
Data di deposito
20 aprile 1989
Data di decisione
12 aprile 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 315 del 3 maggio 1967
  • art. 9, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 agosto 1986

Parametri

Massime

Massima n. 15210

Stante la differenza tra i rispettivi regimi pensionistici - la cui parificazione e' solo espressione di una linea di tendenza - non e' raffrontabile, per la disomogeneita' dei termini posti a raffronto, la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza, a favore dei quali non opera il principio della irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione, con quella dei pensionati statali, per i quali, invece, tale irripetibilita' e' prevista. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, legge 3 maggio 1967, n. 315). - O. nn. 840/1988 e 834/1988.

Massima n. 15211

Come la Corte ha altre volte osservato, e' espressione della discrezionalita' legislativa il progressivo miglioramento dei trattamenti previdenziali, da attuare con gradualita' di passaggi, di modo che la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, denunziato in quanto non prevede la applicazione retroattiva dell'estensione (come da esso operato) agli iscritti agli Istituti di previdenza, del principio di irripetibilita' dei maggiori assegni corrisposti erroneamente dall'Amministrazione). - O. n. 671/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 26 legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato) sollevate entrambe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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