Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/1989
Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:212
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15531
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia correttiva implicante una gamma di scelte di competenza del solo legislatore. - S. n. 83/1989.
Massima n. 15532
La dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione integra non una mera violazione formale, bensi' sostanziale, poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto. Non e' pertanto possibile, per contestare la legittimita' della mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione presentata ad ufficio incompetente da parte del sostituto d'imposta - a seconda che questi abbia o meno versato il relativo importo - assumere quale "tertium comparationis" l'art. 46 stesso d.P.R. n.600 del 1973, che invece, per il contribuente, nell'ipotesi di omissione della dichiarazione, tale distinzione prevede, pur rinnovandosi l'invito al legislatore affinche', in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art.3 della Cost.). - O. 490/1987; S. 82/1989, 128/1986, 83/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze