Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1989

Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
212/1989
Data di deposito
20 aprile 1989
Data di decisione
12 aprile 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:212

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15531

Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia correttiva implicante una gamma di scelte di competenza del solo legislatore. - S. n. 83/1989.

Massima n. 15532

La dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione integra non una mera violazione formale, bensi' sostanziale, poiche' impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto. Non e' pertanto possibile, per contestare la legittimita' della mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione presentata ad ufficio incompetente da parte del sostituto d'imposta - a seconda che questi abbia o meno versato il relativo importo - assumere quale "tertium comparationis" l'art. 46 stesso d.P.R. n.600 del 1973, che invece, per il contribuente, nell'ipotesi di omissione della dichiarazione, tale distinzione prevede, pur rinnovandosi l'invito al legislatore affinche', in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni, cosi' pervenendo ad una disciplina piu' consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art.3 della Cost.). - O. 490/1987; S. 82/1989, 128/1986, 83/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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