Corte costituzionale
Ordinanza n. 173/1989
Corte cost., ord. 29 marzo 1989, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 173/1989
- Data di deposito
- 29 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15477
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto del nesso di rilevanza con il giudizio "a quo" ed in quanto concernente problema che esula dal giudizio di costituzionalita', trattandosi di accertare sul piano ermeneutico le conseguenze della mancata attuazione di una fattispecue legale nel quadro normativo che la riguarda.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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