Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/1989
Corte cost., ord. 29 marzo 1989, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/1989
- Data di deposito
- 29 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:171
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 13464
Stante che ben diverse sono - per posizione e per funzioni le assemblee elettive che la consultazione politica e quella amministrativa mirano, rispettivamente, a rinnovare (essendo le attribuzioni delle assemblee perlamentari espressione del potere di indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranita', in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece, i consigli regionali, provinciali e comunali) ma appare irragionevole, in relazione al termine di prescrizione, la sussistenza di una disciplina penale piu' severa per gli illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, denunziato, nella parte in cui non prevede per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, un termine di prescrizione - speciale biennale - identico a quello contemplato dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. - v. S. n. 35/81, 45/67, 121/80.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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