Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1989

Corte cost., ord. 29 marzo 1989, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/1989
Data di deposito
29 marzo 1989
Data di decisione
9 marzo 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:171

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 13464

Stante che ben diverse sono - per posizione e per funzioni le assemblee elettive che la consultazione politica e quella amministrativa mirano, rispettivamente, a rinnovare (essendo le attribuzioni delle assemblee perlamentari espressione del potere di indirizzo politico generale che si svolge a livello di sovranita', in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano, invece, i consigli regionali, provinciali e comunali) ma appare irragionevole, in relazione al termine di prescrizione, la sussistenza di una disciplina penale piu' severa per gli illeciti commessi in occasione delle elezioni politiche, rispetto a quelli commessi in occasione delle elezioni amministrative, (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, denunziato, nella parte in cui non prevede per i reati commessi in occasione di elezioni politiche, un termine di prescrizione - speciale biennale - identico a quello contemplato dall'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali. - v. S. n. 35/81, 45/67, 121/80.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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