Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/1989
Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 13462
E' manifestamente inammissibile, in quanto viene richiesta una decisione avente carattere additivo, preclusa in sede di giudizio di costituzionalita`, la questione di legittimita` dell'art. 254, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori. - V. S. n. 411/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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