Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1989

Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
120/1989
Data di deposito
16 marzo 1989
Data di decisione
6 marzo 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 9, legge n. 140 del 14 aprile 1985
  • art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 15217

In materia di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso, di anzianita' e vecchiaia) va riconosciuta la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei relativi trattamenti, si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Peraltro, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti - a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - all'art. 21, n. 6, da interpretarsi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 9, della legge 14 aprile n. 140, nella parte in cui tali norme non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente, all'1 gennaio 1981, 1983 e 1985). - S. n. 173/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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