Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/1989
Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/1989
- Data di deposito
- 18 gennaio 1989
- Data di decisione
- 9 gennaio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 6, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
- legge n. 68 del 13 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 12988
EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA In materia di sanatoria degli abusi edilizi, la mancata previsione che l'autore dell'illecito, non piu' proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato, connesso al pagamento dell'oblazione da parte del donatario, non lede in modo alcuno il principio di eguaglianza, non essendo la relativa situazione utilmente confrontabile, ai fini della verifica dell'osservanza di tale principio, ne' con quella riferibile al comproprietario che fruisce di detto effetto in forza di oblazione compiuta da altro comproprietario (poiche' in quest'ultimo caso siffatta fruizione si accompagna pur sempre all'attuale proprieta', sia pure pro quota, dell'immobile di cui trattasi), ne' con quella propria di colui che non abbia compiuto alcuna cessione del cespite, anch' essa caratterizzata da consimile attualita', carente invece, nell'ipotesi oggetto della suddetta mancanza di previsione: cio', peraltro, fermo restando che l'autore dell'abuso edilizio, che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria, non perde il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 della legge n. 47 del 1985 e 6 del d.l. n. 2 del 1988, convertito in legge n. 68 del 1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze