Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1989

Corte cost., ord. 18 gennaio 1989, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
12/1989
Data di deposito
18 gennaio 1989
Data di decisione
9 gennaio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 6, decreto-legge n. 2 del 12 gennaio 1988
  • legge n. 68 del 13 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12988

EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA In materia di sanatoria degli abusi edilizi, la mancata previsione che l'autore dell'illecito, non piu' proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato, connesso al pagamento dell'oblazione da parte del donatario, non lede in modo alcuno il principio di eguaglianza, non essendo la relativa situazione utilmente confrontabile, ai fini della verifica dell'osservanza di tale principio, ne' con quella riferibile al comproprietario che fruisce di detto effetto in forza di oblazione compiuta da altro comproprietario (poiche' in quest'ultimo caso siffatta fruizione si accompagna pur sempre all'attuale proprieta', sia pure pro quota, dell'immobile di cui trattasi), ne' con quella propria di colui che non abbia compiuto alcuna cessione del cespite, anch' essa caratterizzata da consimile attualita', carente invece, nell'ipotesi oggetto della suddetta mancanza di previsione: cio', peraltro, fermo restando che l'autore dell'abuso edilizio, che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria, non perde il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 della legge n. 47 del 1985 e 6 del d.l. n. 2 del 1988, convertito in legge n. 68 del 1988).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 6 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata dal Pretore di Avola con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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