Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/1989
Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/1989
- Data di deposito
- 16 marzo 1989
- Data di decisione
- 6 marzo 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:115
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 15 del 6 febbraio 1987
- art. 1, decreto-legge n. 382 del 9 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 15255
In tema di locazioni, va ribadito che la previsione di una speciale indennita' compensativa a favore del conduttore che rilascia l'immobile adibito ad uso commerciale, non e' in contrasto con i precetti costituzionali, essendo frutto di scelta non irrazionale del legislatore, diretta al bilanciamento degli interessi in contrasto. In particolare, l'aumento di tale indennita' per i contratti venuti a scadere per effetto della sent. n. 108 del 1986, va riguardato anche come una remora nei confronti del locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con le scelte fatte, volte a rafforzare la stabilita' delle imprese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.: decisione assorbente rispetto alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo, nel quale rimane da accertare se l'immobile sia o meno destinato ad attivita' commerciale con apertura al pubblico). - S. nn. 882/1988, 300/1983 (nelle quali analoghe questioni sono state decise anche in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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