Corte costituzionale

Sentenza n. 992/1988

Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 992

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
992/1988
Data di deposito
27 ottobre 1988
Data di decisione
12 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:992

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
  • art. 32, comma 4, legge n. 730 del 27 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 11929

Il bene della salute umana costituisce diritto primario e fondamentale che va pienamente ed esaustivamente tutelato. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 32 Cost., dell'art. 32, quarto comma, l. 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'art. 15, l. 22 dicembre 1984, n. 887, "nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili". conf. s. 184/86, s. 559/87 cfr. s. 173/87

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze