Corte costituzionale
Sentenza n. 992/1988
Corte cost., sent. 27 ottobre 1988, n. 992
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 992/1988
- Data di deposito
- 27 ottobre 1988
- Data di decisione
- 12 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:992
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- art. 32, comma 4, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 11929
Il bene della salute umana costituisce diritto primario e fondamentale che va pienamente ed esaustivamente tutelato. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 32 Cost., dell'art. 32, quarto comma, l. 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'art. 15, l. 22 dicembre 1984, n. 887, "nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili". conf. s. 184/86, s. 559/87 cfr. s. 173/87
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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