Corte costituzionale

Sentenza n. 979/1988

Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 979

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
979/1988
Data di deposito
19 ottobre 1988
Data di decisione
11 ottobre 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:979

Norme oggetto del giudizio

  • art. 77, legge della Regione Puglia n. 12 del 19 marzo 1982
  • art. 5, lett.p), regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 12952

REGIONE PUGLIA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - DIPENDENTI L'art. 5, lettera p) del R.D.L. n. 680 del 1938 e l'art. 77 della legge della Regione Puglia n. 12 del 1982, nelle parti in cui, rispettivamente, non impediscono e prevedono l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. dei dipedenti dell'ente regionale di sviluppo agricolo, non violano l'art. 117 Cost., essendo tale iscrizione conseguente alla disposta equiparazione di detti dipendenti a quelli regionali e concorrendo a realizzare quell'uniformita' di trattamento (del personale degli enti per i quali e' intervenuto trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni: D.P.R. n. 11 del 1972 e legge n. 386 del 1976) che costituisce oggetto di apposita normazione nazionale di principio, alla quale il legislatore regionale e' tenuto a dare attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, e dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12, con riferimento all'art. 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12 (Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, Stato giuridico e trattamento economico del personale) con riferimento all'art. 117 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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