Corte costituzionale
Sentenza n. 972/1988
Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 972
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 972/1988
- Data di deposito
- 19 ottobre 1988
- Data di decisione
- 11 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:972
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12951
LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessita' di simmetrica estensione, ripristinatrice della parita' di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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