Corte costituzionale

Sentenza n. 972/1988

Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 972

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
972/1988
Data di deposito
19 ottobre 1988
Data di decisione
11 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:972

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12951

LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessita' di simmetrica estensione, ripristinatrice della parita' di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze