Corte costituzionale
Sentenza n. 961/1988
Corte cost., sent. 13 ottobre 1988, n. 961
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 961/1988
- Data di deposito
- 13 ottobre 1988
- Data di decisione
- 10 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:961
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
- art. 13, comma 5, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
- art. 13, comma 6, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
- legge n. 51 del 26 febbraio 1982
Parametri
- art. 15, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 23, statuto regione Sicilia
- art. 100, comma 2, Costituzione
- art. 130, Costituzione
Massime
Massima n. 12176
Nell'impugnativa in via principale di leggi statali, il requisito dell'interesse a ricorrere della Regione - in correlazione ad una dedotta lesione della sua autonomia costituzionalmente garantita - non puo' essere inteso formalisticamente, nel senso che una regione puo' validamente prospettare la violazione delle sole disposizioni costituzionali che contengono una diretta determinazione delle competenze regionali, ma va concepito in modo sostanziale, vale a dire con riferimento alla concreta definizione dell'autonomia costituzionale delle regioni, sicche' queste possono validamente prospettare la violazione di qualsiasi norma costituzionale avente il diretto effetto di comportare un'effettiva e attuale lesione della propria autonomia costituzionalmente garantita. (Nella fattispecie, era stata dedotta la lesione dell'art. 100 Cost. in relazione alla asserita estensione del controllo della Corte dei Conti su atti di province e comuni siciliani). cfr. sent. 32/1960; 64, 183/1987; 302/1988.
Massima n. 12181
L'esame dei consuntivi delle Province e dei Comuni (con popolazione superiore ad 8000 abitanti) - previsto dalla l. n. 51/1982 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 786/1981) anche nei confronti delle province e dei comuni siciliani - non ha finalita' di controllo, bensi' risponde al solo scopo di informare sia il Parlamento sia gli stessi enti territoriali sullo stato reale della finanza locale nella sua globalita' e sulle eventuali disfunzioni. Onde tale attivita' ed i correlativi obblighi dei destinatari, non soltanto sono pienamente compatibili con la posizione e le funzioni costituzionalmente riconosciute alla Corte dei Conti (art. 100, comma secondo, Cost.), ma rispondono anche a un principio costituzionale positivo che, imponendo al Parlamento nazionale di coordinare la finanza statale con quella regionale e locale (art. 119 Cost.), suppone logicamente che il legislatore sia messo in grado di conoscere, attraverso un organo imparziale e competente, qual e' la Corte dei Conti, l'effettiva situazione e le eventuali disfunzioni della gestione finanziaria delle province e dei comuni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi quarto - sesto, d.l. 1981 n. 786, conv. in l. 1982 n. 51, in riferimento agli artt. 100, 130 Cost.; 15, co. terzo e 23 Statuto Sicilia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quarto, quinto e sesto comma, del d. l. 22 dicembre 1981, n. 786 ("Disposizioni in materia di finanza locale"), come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, e 130 Cost., nonché agli artt. 15, terzo comma, e 23 St. Sic. e relative norme di attuazione (art. 10, D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655), dalla Regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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