Corte costituzionale
Sentenza n. 923/1988
Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 923
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 923/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:923
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 27 del 9 maggio 1984
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 46 del 10 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 12942
REGIONE SICILIA La corretta interpretazione dell'art. 9 della legge regionale siciliana n. 46 del 1984 induce ad escludere la sussistenza della disparita' di trattamento lamentata dal giudice 'a quo', tra il lavoratore prepensionato di ente economico regionale che abbia ottenuto la materiale corresponsione della indennita' prima dell'entrata in vigore della norma in questione, che stabilisce parametri meno favorevoli per il calcolo della indennita' stessa, e quello che, avendo presentato la domanda di prepensionamento senza avere ancora percepito il relativo beneficio patrimoniale, si trovi nella sola alternativa, prevista dal secondo comma del citato art. 9, di rinunciare al prepensionamento volontario o di accettare la riduzione dell'indennita'. Infatti, la disciplina sopravvenuta non puo' essere applicata a coloro cui siano riferibili rapporti gia' esauriti, intendendosi per tali non solo coloro cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, fosse gia' stata corrisposta la indennita', ma anche coloro la cui domanda fosse stata gia' accolta, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto pagamento del beneficio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1984, n. 46, ("Norme riguardanti gli enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984 n. 27 e modifiche alle leggi regionali 6 giugno 1975 n. 42 e 9 maggio 1984 n. 27"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanisetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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