Corte costituzionale

Sentenza n. 882/1988

Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 882

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
882/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:882

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13405

La norma denunziata non si inserisce nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di un'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, esborso giustificato dall'intento legislativo di evitare un arricchimento senza causa del locatore in ragione dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' ivi svolta. La disposizione non e' neppure qualificabile come transitoria, non essendo residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un 'quid novi' intermedio che non sopravvive in quella recenziore. Essa, oltre ad accordare un privilegio ingiustificato soltanto ad alcuni conduttori, coarta la volonta' del locatore nel senso del rinnovo del contratto (in contrasto con il riconoscimento formale della conclusione del rapporto per finita locazione) ed e' espressione di una 'mens legis' che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1987 n. 15, nella parte in cui introduce il diritto ad un compenso - pari a dodici mensilita' del canone richiesto dal locatore ovvero offerto dal terzo nell'ipotesi di nuova locazione - anche per i contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' professionali, o previste dall'art. 42, L. n. 392 del 1978, o comunque non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 832 ("Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze