Corte costituzionale
Sentenza n. 882/1988
Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 882
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 882/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:882
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, ultimo co., legge n. 392 del 27 luglio 1978
- legge n. 15 del 6 febbraio 1987
- art. 1, ultimo co., decreto-legge n. 832 del 9 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13405
La norma denunziata non si inserisce nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di un'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, esborso giustificato dall'intento legislativo di evitare un arricchimento senza causa del locatore in ragione dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' ivi svolta. La disposizione non e' neppure qualificabile come transitoria, non essendo residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un 'quid novi' intermedio che non sopravvive in quella recenziore. Essa, oltre ad accordare un privilegio ingiustificato soltanto ad alcuni conduttori, coarta la volonta' del locatore nel senso del rinnovo del contratto (in contrasto con il riconoscimento formale della conclusione del rapporto per finita locazione) ed e' espressione di una 'mens legis' che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1987 n. 15, nella parte in cui introduce il diritto ad un compenso - pari a dodici mensilita' del canone richiesto dal locatore ovvero offerto dal terzo nell'ipotesi di nuova locazione - anche per i contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' professionali, o previste dall'art. 42, L. n. 392 del 1978, o comunque non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 832 ("Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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