Corte costituzionale
Sentenza n. 878/1988
Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 878
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 878/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:878
Norme oggetto del giudizio
- art. 545, comma 4, codice di procedura civile
- art. 2, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 13942
E' illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. Il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 Cost. non puo' essere disatteso, infatti, se non in presenza di specifici e ben individuabili motivi di pubblico interesse, cui la norma derogatrice sia funzionalmente correlata; sulla base di tale principio non puo' oggi sostenersi che l'allargamento della pignorabilita' e della sequestrabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, negli stessi piu' ampi limiti fissati dall'art. 545 c.p.c. per gli altri lavoratori subordinati, sia nei fatti suscettibile di recare turbamento alla funzionalita' della pubblica amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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