Corte costituzionale
Sentenza n. 877/1988
Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 877
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 877/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:877
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 90, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 135, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 12905
L'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalita' - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennita' essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennita' all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).
Massima n. 12906
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalita' di detti articoli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87, 90 e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con ordinanza 9 dicembre 1986 (R.O. n. 309 del 1987) della Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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