Corte costituzionale
Sentenza n. 829/1988
Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 829
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 829/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:829
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Toscana del 30 giugno 1981
Parametri
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 12850
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981 - sollevata in relazione all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - con la quale e' stata disposta l'erogazione di un contributo di venti milioni di lire a favore del "Comitato nazionale di solidarieta'", istituito dalla Regione Piemonte per coordinare attivita' di soccorso "in occasione di avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della collettivita' regionale". Il contributo in questione e' una prestazione pecuniaria erogata 'una tantum' a favore di un organo della Regione Piemonte e non gia' una erogazione di servizi o di denaro a favore di singoli o di gruppi sociali, riconducibile al concetto di assistenza pubblica, quale oggetto della potesta' legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977. La questione di legittimita' costituzionale della legge 'de qua', pertanto, va risolta rispondendo al quesito dell'ammissibilita' di contributi erogati da una regione a favore di altre regioni, per motivi di solidarieta' sociale. Alla collettivita' di una regione inerisce l'interesse a manifestare la propria solidarieta' a favore di un'altra collettivita' regionale, contro un male od un pericolo - come quello della disoccupazione o dell'emarginazione dal mondo produttivo - che possono colpire la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Gli interessi regionali non si esauriscono in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, ma comprendono anche quelli che le regioni possono curare nell'esercizio della loro autonomia politica, quali enti esponenziali delle collettivita' ad esse sottostanti, chiamati ad adempiere ai compiti fondamentali della promozione dello sviluppo della persona umana e della solidarieta' sociale, dell'accrescimento della partecipazione democratica e della cultura, e dell'impegno ad assicurare la convivenza pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 5, 9 e 11 Cost.). In base ai principi costituzionali sopra richiamati deve ritenersi che il principio di territorialita' puo' subire deroghe, purche' giustificate dall'esigenza della presenza politica della regione in rapporto allo Stato od alle altre regioni in relazione a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981, avente ad oggetto: "Contributo della Regione Toscana al fondo regionale di solidarietà istituito dalla Regione Piemonte", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per violazione del principio costituzionale di territorialità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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