Corte costituzionale

Sentenza n. 829/1988

Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 829

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
829/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:829

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Toscana del 30 giugno 1981

Parametri

Massime

Massima n. 12850

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981 - sollevata in relazione all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - con la quale e' stata disposta l'erogazione di un contributo di venti milioni di lire a favore del "Comitato nazionale di solidarieta'", istituito dalla Regione Piemonte per coordinare attivita' di soccorso "in occasione di avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della collettivita' regionale". Il contributo in questione e' una prestazione pecuniaria erogata 'una tantum' a favore di un organo della Regione Piemonte e non gia' una erogazione di servizi o di denaro a favore di singoli o di gruppi sociali, riconducibile al concetto di assistenza pubblica, quale oggetto della potesta' legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977. La questione di legittimita' costituzionale della legge 'de qua', pertanto, va risolta rispondendo al quesito dell'ammissibilita' di contributi erogati da una regione a favore di altre regioni, per motivi di solidarieta' sociale. Alla collettivita' di una regione inerisce l'interesse a manifestare la propria solidarieta' a favore di un'altra collettivita' regionale, contro un male od un pericolo - come quello della disoccupazione o dell'emarginazione dal mondo produttivo - che possono colpire la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Gli interessi regionali non si esauriscono in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, ma comprendono anche quelli che le regioni possono curare nell'esercizio della loro autonomia politica, quali enti esponenziali delle collettivita' ad esse sottostanti, chiamati ad adempiere ai compiti fondamentali della promozione dello sviluppo della persona umana e della solidarieta' sociale, dell'accrescimento della partecipazione democratica e della cultura, e dell'impegno ad assicurare la convivenza pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 5, 9 e 11 Cost.). In base ai principi costituzionali sopra richiamati deve ritenersi che il principio di territorialita' puo' subire deroghe, purche' giustificate dall'esigenza della presenza politica della regione in rapporto allo Stato od alle altre regioni in relazione a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981, avente ad oggetto: "Contributo della Regione Toscana al fondo regionale di solidarietà istituito dalla Regione Piemonte", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per violazione del principio costituzionale di territorialità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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