Corte costituzionale
Sentenza n. 828/1988
Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 828
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 828/1988
- Data di deposito
- 21 luglio 1988
- Data di decisione
- 5 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:828
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 2, legge n. 648 del 10 settembre 1950
Parametri
Massime
Massima n. 12933
PENSIONI DI GUERRA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'. Ai fini della normativa pensionistica di guerra il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternita' non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n.648, nella parte in cui limita ai figli naturali, riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, l'equiparazione ai figli legittimi. - cfr. S. nn. 268/1988 e 403/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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