Corte costituzionale

Sentenza n. 828/1988

Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 828

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
828/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:828

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 2, legge n. 648 del 10 settembre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 12933

PENSIONI DI GUERRA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'. Ai fini della normativa pensionistica di guerra il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternita' non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n.648, nella parte in cui limita ai figli naturali, riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, l'equiparazione ai figli legittimi. - cfr. S. nn. 268/1988 e 403/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze