Corte costituzionale

Sentenza n. 827/1988

Corte cost., sent. 21 luglio 1988, n. 827

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
827/1988
Data di deposito
21 luglio 1988
Data di decisione
5 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:827

Norme oggetto del giudizio

  • all.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 11993

SANITA' PUBBLICA - ASSISTENTI SOCIALI. La previsione tabellare per cui, ai fini dell'inquadramento nei ruoli amministrativi regionali del personale trasferito alle UU.SS.LL., il collocamento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore richiede, per i soli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, il possesso della qualifica apicale di assistente sociale capo, da' luogo in danno di costoro ad un'irragionevole discriminazione, sia perche' nei confronti degli assistenti sociali provenienti da enti diversi e' richiesta solo una anzianita' di servizio di otto anni - con conseguente disparita' di trattamento di soggetti che svolgevano e sono chiamati a svolgere la medesima attivita' - sia perche' nella regolamentazione del rapporto presso gli enti locali (d.P.R. 1^ giugno 1979, n. 191) la predetta qualifica apicale non esisteva. (Illegittimita' costituzionale parziale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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