Corte costituzionale
Sentenza n. 772/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 772
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 772/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:772
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 79 del 13 dicembre 1978
- art. 16, legge della Regione Piemonte n. 6 del 20 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 12849
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 13 dicembre 1978 nonche' dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6 - che prevedono, relativamente al loro territorio, la soppressione degli uffici forestali gia' facenti capo al Ministero della agricoltura e delle foreste e trasferiti alle regioni in base all'art. 11, lett. c) e d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e dall'art. 11 u.c. del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Il trasferimento alle regioni dei summenzionati uffici periferici, gia' appartenenti al Ministero dell'agricoltura e foreste ha fatto salva la permanenza del personale ad essi addetto nel Corpo forestale dello Stato (ad eccezione del cosiddetto personale civile del predetto Corpo, trasferito alle regioni unitamente agli uffici), che conserva la propria unitarieta' strutturale e la sua soggezione allo Stato quanto alle competenze relative al reclutamento, all'addestramento ed all'inquadramento. Stante l'assetto normativo in questione, non modificato dal d.P.R. n. 616 del 1977, alle regioni deve essere riconosciuto il potere di sopprimere gli uffici forestali periferici nella struttura organizzativa da essi avuta al momento del loro trasferimento, onde garantirne il funzionamento in conformita' al principio del buon andamento e della legalita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Diversamente, sarebbe del tutto svuotata la competenza, ad esse spettante 'ex' art. 117 Cost. ad organizzare i loro uffici, adeguandoli alle peculiarita' dell'amministrazione di cui sono parte. Il problema dell'articolazione dell'autonoma potesta' regionale in materia di ordinamento dei propri uffici con l'unitarieta' strutturale del Corpo forestale statale non puo' adeguatamente essere risolto se non sulla base del pieno accordo e della leale collaborazione tra le regioni ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Nei riuniti giudizi indicati in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 13 dicembre 1978, n. 79, dal titolo "Legge regionale 6 settembre 1953, n. 55. Ordinamento degli uffici della Regione Toscana. Modifiche e integrazione", nonché dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, dal titolo "Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte", sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, rispettivamente, dal T.A.R. per la Toscana e dal T.A.R. per il Piemonte in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal richiamato art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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