Corte costituzionale

Sentenza n. 771/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 771

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
771/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:771

Norme oggetto del giudizio

  • nota del Commissario del governo regione Liguria del 5 luglio 1979
  • nota del Commissario del governo regione Lombardia del 27 ottobre 1979
  • ordinanza della Corte dei conti del 7 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 13410

Qualsiasi atto o comportamento significante imputabile allo Stato o a una Regione, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o una menomazione della possibilita' di esercizio della medesima, e' idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione; pertanto, poiche' le note dei Commissari del Governo per le Regioni Liguria e Lombardia, rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, aventi ad oggetto " Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesorieri regionali", non avendo altro scopo che quello di portare a conoscenza delle Regioni Liguria e Lombardia una ordinanza della Corte dei Conti, non realizzano un esercizio certo ed attuale della competenza che si assume lesa, va dichiarata la inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Liguria e Lombardia.

Massima n. 13411

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia avverso l'ordinanza della Corte dei Conti - Sezione II giurisdizionale - n. 015/79 del 7 febbraio 1979, in quanto, trattandosi di ordinanza emessa nel giudizio di conto nei confronti dei tesorieri della Regione Campania, e' atto inidoneo a ledere alcuna competenza garantita alla Regione Lombardia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla regione Lombardia in relazione alle note dei Commissari del Governo per le rispettive regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979, nonché in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2ª, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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