Corte costituzionale
Sentenza n. 771/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 771
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 771/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:771
Norme oggetto del giudizio
- nota del Commissario del governo regione Liguria del 5 luglio 1979
- nota del Commissario del governo regione Lombardia del 27 ottobre 1979
- ordinanza della Corte dei conti del 7 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 13410
Qualsiasi atto o comportamento significante imputabile allo Stato o a una Regione, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o una menomazione della possibilita' di esercizio della medesima, e' idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione; pertanto, poiche' le note dei Commissari del Governo per le Regioni Liguria e Lombardia, rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, aventi ad oggetto " Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesorieri regionali", non avendo altro scopo che quello di portare a conoscenza delle Regioni Liguria e Lombardia una ordinanza della Corte dei Conti, non realizzano un esercizio certo ed attuale della competenza che si assume lesa, va dichiarata la inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Liguria e Lombardia.
Massima n. 13411
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia avverso l'ordinanza della Corte dei Conti - Sezione II giurisdizionale - n. 015/79 del 7 febbraio 1979, in quanto, trattandosi di ordinanza emessa nel giudizio di conto nei confronti dei tesorieri della Regione Campania, e' atto inidoneo a ledere alcuna competenza garantita alla Regione Lombardia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla regione Lombardia in relazione alle note dei Commissari del Governo per le rispettive regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979, nonché in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2ª, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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