Corte costituzionale
Sentenza n. 765/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 765
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 765/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:765
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 1098 del 19 luglio 1940
- art. 8, legge n. 1098 del 19 luglio 1940
- art. 24, legge n. 1664 del 22 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 11978
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VIGILATRICI D'INFANZIA. Non e' giustificato in relazione all'art. 3 Cost., data l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso alle speciali scuole convitto, l'affinita' delle mansioni svolte, il deteriore trattamento riservato alle vigilatrici d'infanzia per cio' che concerne il riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, rispetto alle infermiere professionali. (Illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 24 legge 22 novembre 1962, n.1664 nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n.1098, la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera). - cfr. S. n. 128 del 1981
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze