Corte costituzionale

Sentenza n. 765/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 765

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
765/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:765

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 1098 del 19 luglio 1940
  • art. 8, legge n. 1098 del 19 luglio 1940
  • art. 24, legge n. 1664 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 11978

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VIGILATRICI D'INFANZIA. Non e' giustificato in relazione all'art. 3 Cost., data l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso alle speciali scuole convitto, l'affinita' delle mansioni svolte, il deteriore trattamento riservato alle vigilatrici d'infanzia per cio' che concerne il riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, rispetto alle infermiere professionali. (Illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 24 legge 22 novembre 1962, n.1664 nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n.1098, la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera). - cfr. S. n. 128 del 1981

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze