Corte costituzionale
Sentenza n. 727/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 727
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 727/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:727
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, lett.B, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984
- art. 23, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984
Parametri
Massime
Massima n. 13158
REGIONE EMILIA ROMAGNA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni degli alloggi, riservata allo Stato dall'art.2 della legge 5 agosto 1978, n.457 - e' attribuita alle regioni la piu' ampia potesta' legislativa, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni ed alle successive vicende dei relativi rapporti, e, in ispecie, alla decadenza dell'assegnazione in difetto di stabile abitazione da parte dell'assegnatario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 117 Cost. - dell'art. 23 lett. b della legge reg. Emilia Romagna 14.3.1984, n. 12).
Massima n. 13159
REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA (LIMITE ALLA) - MATERIA GIURISDIZIONALE Alla legge regionale e' precluso di interferire nella materia giurisdizionale, riservata alla legge dello Stato, anche con la mera riproduzione delle norme statali. Con il dettare delle norme in tema di tutela giurisdizionale (opposizione al Pretore) avverso i provvedimenti di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Emilia Romagna contravviene al limite posto alla sua competenza legislativa. Ed e', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 108 Cost., l'art. 23, 4^ co., legge Em. Rom. 14.3.1984, n.12. - cfr. S. n. 128/1963; 81/1976; 72/1977; 43/1982; 203/1987; 615/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma primo, lett. b), della suddetta legge regionale n. 12 del 1984, come proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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