Corte costituzionale

Sentenza n. 701/1988

Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 701

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
701/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:701

Norme oggetto del giudizio

  • art. 139, n.1, legge n. 89 del 16 febbraio 1913

Parametri

Massime

Massima n. 12730

E' inammissibile per irrilevanza la questione di l.c. dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n.89 (inabilitazione all'esercizio della professione notarile), sollevata in relazione all'art.27, secondo comma, Cost. Il G.I. ha infatti proposto la questione omettendo di motivare sulla rilevanza e sopratutto ha omesso di spiegare in qual modo il giudizio "a quo" potrebbe continuare in ordine all'ordinanza di inabilitazione che egli ha gia' assunto. D'altronde e' palese che nessuna presunzione del giudizio concernente la inabilitazione suddetta potrebbe piu' verificarsi innanzi al Giudice remittente: da una parte infatti questi si e' gia' spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione, dall'altra e' escluso che, quand'anche la questione fosse accolta, egli potrebbe revocare il provvedimento assunto, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ha natura di sentenza e, come tale, e' solo gravabile di appello. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art. 139 n.1, l.16-2-1913 n. 89 in riferimento all'art.27, II comma, Cost.).

Massima n. 12731

La giurisprudenza della Corte secondo cui deve essere comunque decisa la questione di l.c. dedotta, anche se nel frattempo la vicenda processuale in cui essa e' incidentalmente sorta, si e' estinta o si e' composta, si riferisce allo sole ipotesi in cui l'estinzione o la composizione siano sopravvenute alla proposizione della questione stessa (irrilevanza sopravvenuta) e non anche a quelle in cui la irrilevanza sia originaria, avendo il giudice 'a quo', prima della proposizione della questione, gia' emanato sul punto costituzionalmente sospetto un provvedimento sul quale non puo' piu' ritornare. (Inammissibilita' della questione di l.c. dell'art.139, n,1, l.16-2-1913 n.89, in riferimento all'art. 27, II comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma con ordinanza 3 luglio 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze