Corte costituzionale
Sentenza n. 698/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 698
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 698/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:698
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 9191
In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e piu' favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non puo' ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui e' sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze