Corte costituzionale
Sentenza n. 697/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 697
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 697/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:697
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- legge n. 91 del 31 marzo 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9190
Nell'inattuazione dei principi costituzionali (art. 39) in tema di registrazione di sindacati abilitati alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes, non e' inibita al legislatore, per la cura e la tutela di interessi generali, l'emanazione di norme il cui contenuto, modellandosi su quello di appositi accordi intervenuti fra Governo ed associazioni sindacali, deroghi ad altri accordi o contratti collettivi, tanto piu' se dette norme sono finalizzate - come le disposizioni in esame - all'attuazione di scopi perequativi dei trattamenti economici dei lavoratori, salva la eventuale non conformita' a parametri costituzionali diversi da quello assunto dal giudice remittente (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 39 Cost., degli artt. 2, primo comma, e 4 del D.L. 1 Febbraio 1977, n. 12, convertito in Legge 31 Marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dispongono che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena di nullita' di ogni clausola contrattuale contrastante, in difformita' dalla normativa prevalente posta dagli accordi interconfederali o dai contratti del settore dell'industria per i corrispondenti elementi retributivi). - S. nn. 141 e 142 del 1980 - S. n. 34 del 1985
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), sollevata, in riferimento all'art. 39, u.c., Cost., dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze