Corte costituzionale
Sentenza n. 691/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 691
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 691/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:691
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge provincia Bolzano del 17 ottobre 1986
Parametri
- art. 9, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 39, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 13186
In materia di apprendistato la competenza legislativa concorrente della Provincia di Bolzano e le corrispondenti funzioni amministrative risultano vincolate sia al principio della disciplina dei profili pubblicistici del rapporto (art. 9 n. 4 statuto speciale e artt. 1 e 2 D.P.R. n. 471 del 1975) sia a quello, piu' specifico, stabilito dalla legge n. 25 del 1955, il cui art. 7 pone una "riserva di contrattazione collettiva", non derogabile in nessun caso in favore di altre fonti normative, per quanto riguarda la fissazione di una durata massima dell'apprendistato inferiore a quella legale di cinque anni. E' pertanto illegittimo - in quanto eccede i limiti della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di apprendistato ed urta contro la garanzia dell'autonomia collettiva, di cui all'art. 39 primo comma, Cost. - l'art. 1, quinto comma, della legge approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla legge statale.
Massima n. 13187
Alla riproduzione, nella legge provinciale 7 agosto 1987 n. 19, della norma, impugnata in via principale, della precedente legge riapprovata il 17 ottobre 1986, consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ordine alla questione sollevata (avente ad oggetto la parte della norma che assoggetta la costituzione del rapporto di apprendistato all'autorizzazione dell'ufficio provinciale per l'apprendistato in luogo di quella dell'Ispettorato del lavoro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano, recante "Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 1981 n. 30, concernente la formazione professionale degli apprendisti", approvata dal Consiglio provinciale il 19 marzo 1986 e riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale, in mancanza di accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare con regolamento la durata dell'apprendistato entro il limite massimo previsto dalla legislazione statale;
Dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene all'impugnativa dell'art. 3, primo comma, della legge medesima, proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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