Corte costituzionale

Sentenza n. 645/1988

Corte cost., sent. 16 giugno 1988, n. 645

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
645/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:645

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 12 del 8 febbraio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12196

CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - PROCEDIMENTO - La norma regionale, che impone all'organo di controllo di disporre l'audizione degli organi rappresentativi degli enti controllati, nonche' dei rappresentanti delle minoranze all'interno dei predetti organi deliberativi, quando gli uni e gli altri ne facciano richiesta, e' diretta a consentire una piu' attenta e approfondita valutazione delle deliberazioni da parte del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Peraltro la stessa norma, non prevedendo un congruo termine entro il quale la richiesta di audizione debba pervenire agli uffici del Comitato, vanifica la funzione del controllo che va comunque esercitata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge n. 62 del 1953. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 1, della legge della regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti al controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 ("Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979 n. 42") nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizione da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a controllo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire agli organi di controllo della Regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze