Corte costituzionale
Sentenza n. 567/1988
Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 567
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 567/1988
- Data di deposito
- 19 maggio 1988
- Data di decisione
- 11 maggio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:567
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977
Parametri
- art. 121, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 31, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
- art. 36, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
- art. 39, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
- art. 41, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
Massime
Massima n. 9151
L'art. 123 Cost. - conferendo allo Statuto regionale la potesta' di disciplinare l'organizzazione interna (e quindi anche i "rapporti" tra gli organi necessari") della Regione - lo legittima a devolvere direttamente (od a prevedere che leggi regionali, che sono da esso condizionate, devolvano) altre competenze ad organi regionali necessari, nei limiti del suo primo comma. Onde non contrasta con tale precetto, ne' con quelli statutari sub artt. 31, 36, 39 e 41 (sotto il profilo di una asserita alterazione dell'equilibrio delle competenze degli organi regionali) la legge reg. Piemonte n. 56/1977 (art. 72) che conferisce talune funzioni espropriative al Presidente della Giunta. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 72, comma primo, legge reg. Piemonte 1977 n. 56, in riferimento agli artt. 121, 123 Cost.; 31, 36, 39, 41 Statuto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), in riferimento agli artt. 31, 36 39 e 41 dello Statuto regionale e agli artt. 121 e 123 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 22 gennaio 1980 (r.o. n. 460 del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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