Corte costituzionale

Sentenza n. 567/1988

Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 567

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
567/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
11 maggio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:567

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977

Parametri

  • art. 121, Costituzione
  • art. 123, Costituzione
  • art. 31, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
  • art. 36, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
  • art. 39, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971
  • art. 41, statuto regione Piemonte n. 338 del 22 maggio 1971

Massime

Massima n. 9151

L'art. 123 Cost. - conferendo allo Statuto regionale la potesta' di disciplinare l'organizzazione interna (e quindi anche i "rapporti" tra gli organi necessari") della Regione - lo legittima a devolvere direttamente (od a prevedere che leggi regionali, che sono da esso condizionate, devolvano) altre competenze ad organi regionali necessari, nei limiti del suo primo comma. Onde non contrasta con tale precetto, ne' con quelli statutari sub artt. 31, 36, 39 e 41 (sotto il profilo di una asserita alterazione dell'equilibrio delle competenze degli organi regionali) la legge reg. Piemonte n. 56/1977 (art. 72) che conferisce talune funzioni espropriative al Presidente della Giunta. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 72, comma primo, legge reg. Piemonte 1977 n. 56, in riferimento agli artt. 121, 123 Cost.; 31, 36, 39, 41 Statuto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), in riferimento agli artt. 31, 36 39 e 41 dello Statuto regionale e agli artt. 121 e 123 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 22 gennaio 1980 (r.o. n. 460 del 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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