Corte costituzionale

Sentenza n. 555/1988

Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 555

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
555/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
11 maggio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:555

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 86 del 26 marzo 1986
  • art. 21, comma 1, legge n. 86 del 26 marzo 1986
  • art. 21, comma 4, legge n. 86 del 26 marzo 1986
  • art. 5, legge n. 86 del 26 marzo 1986

Parametri

  • art. 10, Costituzione
  • art. 89, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, comma 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 13, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976

Massime

Massima n. 11889

La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilita' di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non puo' comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).

Massima n. 11893

La disciplina dei concorsi per l'assunzione di diciannove geologi e nove architetti da destinare alla Direzione generale ed ai diversi compartimenti dell'A.N.A.S., deve rispettare il principio del bilinguismo per quel che riguarda il personale da destinare al compartimento regionale di Trento, in quanto tale personale deve occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Pertanto, e' costituzionalmente illegitti- mo l'art. 5, L. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata - in riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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