Corte costituzionale
Sentenza n. 555/1988
Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 555
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 555/1988
- Data di deposito
- 19 maggio 1988
- Data di decisione
- 11 maggio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:555
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 86 del 26 marzo 1986
- art. 21, comma 1, legge n. 86 del 26 marzo 1986
- art. 21, comma 4, legge n. 86 del 26 marzo 1986
- art. 5, legge n. 86 del 26 marzo 1986
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 89, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 89, comma 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 13, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
Massime
Massima n. 11889
La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilita' di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non puo' comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).
Massima n. 11893
La disciplina dei concorsi per l'assunzione di diciannove geologi e nove architetti da destinare alla Direzione generale ed ai diversi compartimenti dell'A.N.A.S., deve rispettare il principio del bilinguismo per quel che riguarda il personale da destinare al compartimento regionale di Trento, in quanto tale personale deve occuparsi, se necessario, anche del territorio della Provincia di Bolzano. Pertanto, e' costituzionalmente illegitti- mo l'art. 5, L. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, della legge 26 marzo 1986 n. 86, sollevata - in riferimento all'art. 10 Cost., 89, commi primo e quinto, 100, 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 26 marzo 1986 n. 86, nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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