Corte costituzionale

Sentenza n. 535/1988

Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 535

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
535/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:535

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • art. 10, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • art. 25, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • legge n. 880 del 4 giugno 1938

Parametri

Massime

Massima n. 11731

Il giudizio di legittimita' costituzionale circa l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla RAI da parte di coloro che, pur in possesso di apparecchio televisivo, siano nell'impossibilita' di fruire delle trasmissioni statali per mancanza di ripetitori nella zona di residenza, postula la possibilita' di apprezzare la legittimita' anche dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975 n. 103, il quale - collegando il medesimo obbligo alla possibilita' di ricevere trasmissioni provenienti dall'estero, ed oggi anche dalle emittenti private - esclude la necessita' di una relazione diretta tra il canone RAI e la possibilita' di uso del servizio televisivo fornito dallo stato italiano, rendendo per cio' dubbia la natura di "tassa" del canone in esame. Consegue che l'omessa impugnazione di tale norma rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, 10 e 25, r.d.l. 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1963 (sulla natura di "tassa" del canone RAI).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,10 e 25 del r.d.-l. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 maggio 1982 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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