Corte costituzionale
Sentenza n. 507/1988
Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 507
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 507/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:507
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, regio decreto n. 2011 del 20 settembre 1934
- art. 53, regio decreto n. 2011 del 20 settembre 1934
Parametri
Massime
Massima n. 9220
La norma istitutiva dei "diritti" inerenti ai servizi di borsa, pur se contenuta organicamente in un testo di natura regolamentare (art. 7, r.d. 4 gennaio 1925 n. 29), ha assunto forza di legge ordinaria per effetto dell'espresso richiamo operato nell'art. 80 del r.d. n. 2011 del 20/9/1934 (adottato in base all'art. 16, l. n. 875 del 1931), il quale e' un testo unico "legislativo" e non meramente compilativo.
Massima n. 9224
Dal contesto della disciplina legislativa dei "diritti" inerenti ai servizi delle borse di commercio" sono desumibili gli elementi sufficienti al rispetto della riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., in quanto i soggetti e l'oggetto della prestazione imposta sono individuati mediante riferimento ai vari servizi di borsa e da tale individuazione discendono criteri razionali ed adeguati per la quantificazione dell'onere, ed in quanto l'esigenza di un modulo procedimentale che eviti possibili arbitrii da parte dell'amministrazione e' soddisfatta dalla partecipazione di una pluralita' di soggetti (Camera di commercio, Ministro del Tesoro, Presidente della Repubblica) al procedimento di determinazione delle tariffe. Spetta invece ai giudici di merito sindacare le eventuali incongruenze imputabili al mancato rispetto dei criteri legislativi, e verificare, altresi', in via interpretativa, se i "diritti" connessi alle quotazioni di listino siano sottratti alle Camere di commercio in conseguenza del trasferimento alla Co.n.so.b. dei relativi servizi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934 n. 2011, sollevate in riferimento all'art. 23 Cost.).
Massima n. 9227
La riserva relativa di legge in materia di prestazioni imposte (art. 23 Cost.) e' rispettata se, pur in mancanza di espressa indicazione legislativa, i criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione siano desumibili dalla destinazione della prestazione o dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, ovvero quando esista un modulo procedimentale idoneo ad evitare eventuali arbitrii da parte della p.a. S. nn. 4/1957, 55/1963, 67/1973, 51/1960, 21/1969, 34/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Previa riunione dei giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa"), sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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