Corte costituzionale

Sentenza n. 507/1988

Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 507

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
507/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:507

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, regio decreto n. 2011 del 20 settembre 1934
  • art. 53, regio decreto n. 2011 del 20 settembre 1934

Parametri

Massime

Massima n. 9220

La norma istitutiva dei "diritti" inerenti ai servizi di borsa, pur se contenuta organicamente in un testo di natura regolamentare (art. 7, r.d. 4 gennaio 1925 n. 29), ha assunto forza di legge ordinaria per effetto dell'espresso richiamo operato nell'art. 80 del r.d. n. 2011 del 20/9/1934 (adottato in base all'art. 16, l. n. 875 del 1931), il quale e' un testo unico "legislativo" e non meramente compilativo.

Massima n. 9224

Dal contesto della disciplina legislativa dei "diritti" inerenti ai servizi delle borse di commercio" sono desumibili gli elementi sufficienti al rispetto della riserva di legge 'ex' art. 23 Cost., in quanto i soggetti e l'oggetto della prestazione imposta sono individuati mediante riferimento ai vari servizi di borsa e da tale individuazione discendono criteri razionali ed adeguati per la quantificazione dell'onere, ed in quanto l'esigenza di un modulo procedimentale che eviti possibili arbitrii da parte dell'amministrazione e' soddisfatta dalla partecipazione di una pluralita' di soggetti (Camera di commercio, Ministro del Tesoro, Presidente della Repubblica) al procedimento di determinazione delle tariffe. Spetta invece ai giudici di merito sindacare le eventuali incongruenze imputabili al mancato rispetto dei criteri legislativi, e verificare, altresi', in via interpretativa, se i "diritti" connessi alle quotazioni di listino siano sottratti alle Camere di commercio in conseguenza del trasferimento alla Co.n.so.b. dei relativi servizi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934 n. 2011, sollevate in riferimento all'art. 23 Cost.).

Massima n. 9227

La riserva relativa di legge in materia di prestazioni imposte (art. 23 Cost.) e' rispettata se, pur in mancanza di espressa indicazione legislativa, i criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione siano desumibili dalla destinazione della prestazione o dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, ovvero quando esista un modulo procedimentale idoneo ad evitare eventuali arbitrii da parte della p.a. S. nn. 4/1957, 55/1963, 67/1973, 51/1960, 21/1969, 34/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Previa riunione dei giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa"), sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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