Corte costituzionale
Sentenza n. 504/1988
Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 504/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:504
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 391 del 24 luglio 1981
- art. 8, decreto-legge n. 255 del 28 maggio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 9219
La controversia concernente l'estensione soggettiva di un beneficio ricollegabile ad una disciplina di inquadramento di pubblici dipendenti in nuovi livelli retributivi non ricade nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni, ma in quella del giudice amministrativo, onde quest'ultimo e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale delle norme disciplinanti il beneficio medesimo (costituito, nella specie, dalla valutazione integrale dell'anzianita' di servizio maturata anteriormente al 1^ giugno 1977).
Massima n. 9221
Il d.P.R. 2 giugno 1981 n. 271, con cui e' stato recepito l'accordo sindacale di lavoro per il personale della scuola relativo al triennio 1979-1981, costituisce atto di normazione secondaria e, come tale, non e' suscettibile di controllo di legittimita' costituzionale.
Massima n. 9222
La norma che attribuisce retroattivamente ai soli dipendenti scolastici cessati dal servizio dopo il 1^ aprile 1979 il beneficio della valutazione integrale dell'anzianita' di servizio ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, opera una discriminazione irrazionale all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel nuovo assetto retributivo-funzionale introdotto dalla l. n. 312 del 1980, in quanto la data (1^ aprile 1979) di decorrenza degli effetti economici di tale inquadramento non impedisce - ai fini del trattamento di quiescenza - di risalire alla data (1^ giugno 1977) di decorrenza degli effetti giuridici. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981 n. 255 - come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981 n. 391 - nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1^ giugno 1977 ed il 1^ aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università"), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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