Corte costituzionale

Sentenza n. 502/1988

Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 502

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
502/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:502

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 9095

I requisiti che limitano l'accesso alla pensione di reversibilita' da parte della vedova di pensionato sposatosi tardivamente (e, cioe', dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65^ anno d'eta'), non trovano giustificazione di sorta nel caso in cui l'instaurazione di un rapporto di coniugio sia rimasta impedita a causa dell'indissolubilita' - anteriormente alla L. n. 898 del 1970 - di preesistente vincolo matrimoniale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 81, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - S.n. 139/1979.

Massima n. 9096

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 6, comma secondo, L. 22 novembre 1962 n. 1646 (concernente le pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - cfr. massima precedente; v. anche S.n. 15/1980 (per effetto della quale, la differenza di eta' prescritta dall'art. 6 Cost. risulta elevata da venti a venticinque anni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni;

Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze