Corte costituzionale
Sentenza n. 469/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 469
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 469/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:469
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Veneto n. 64 del 24 agosto 1979
Parametri
Massime
Massima n. 9050
Non sussiste incertezza del 'petitum' - e la questione di legittimita' costituzionale deve ritenersi ammissibile - nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non prospetti piu' soluzioni alternative, ma doglianze contenutisticamente e cronologicamente diverse, in guisa che l'una risulti proposta in via principale e l'altra in via subordinata.
Massima n. 9051
Poiche' le analisi di campioni di acque effettuate dalla p.a. non sono utilmente ripetibili nel processo penale a causa della rapida deteriorabilita' dei campioni medesimi, il loro risultato riveste una particolare efficacia probatoria, che rende necessaria una tutela pronta ed immediata del diritto di difesa del titolare dello scarico, realizzabile solo con l'avvisare quest'ultimo dell'inizio delle operazioni di analisi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 4, L. reg. Veneto 24 agosto 1979 n. 64, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinche' questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - cfr. S.n. 248/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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