Corte costituzionale

Sentenza n. 469/1988

Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 469

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
469/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:469

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Veneto n. 64 del 24 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 9050

Non sussiste incertezza del 'petitum' - e la questione di legittimita' costituzionale deve ritenersi ammissibile - nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non prospetti piu' soluzioni alternative, ma doglianze contenutisticamente e cronologicamente diverse, in guisa che l'una risulti proposta in via principale e l'altra in via subordinata.

Massima n. 9051

Poiche' le analisi di campioni di acque effettuate dalla p.a. non sono utilmente ripetibili nel processo penale a causa della rapida deteriorabilita' dei campioni medesimi, il loro risultato riveste una particolare efficacia probatoria, che rende necessaria una tutela pronta ed immediata del diritto di difesa del titolare dello scarico, realizzabile solo con l'avvisare quest'ultimo dell'inizio delle operazioni di analisi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 4, L. reg. Veneto 24 agosto 1979 n. 64, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinche' questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. - cfr. S.n. 248/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinché questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze