Corte costituzionale

Sentenza n. 446/1988

Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
446/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:446

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Lazio n. 42 del 3 giugno 1975
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 22 del 27 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 9009

Ai sensi dell'art. 117 Cost., i principi stabiliti dalle leggi dello Stato non sono ovviamente tutte le regole della legge statale, ma da tali regole va desunta la 'ratio' ispiratrice da cui la Regione, o la Provincia, non devono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio. - cfr. S.nn. 49/1958, 41/1966, 88/1973, 102/1979, 83/1982, 153/1985.

Massima n. 9011

In materia di esercizio farmaceutico la continuita' nell'assistenza prestata in un adeguato ambito territoriale dal servizio nel suo insieme e non gia' dalla singola farmacia, costituisce la "ratio" ispiratrice della legislazione statale (R.D. n. 1265 del 1934, R.D. n. 1706 del 1938, L. n. 475 del 1968, d.P.R. n. 4 del 1972) ed il principio da essa ricavabile, i quali sono realizzati dalle leggi regionali del Lazio n. 42 del 1975 e del Piemonte n. 22 del 1982: tali normative raggiungono altresi' il risultato del necessario equilibrio tra il principio di continuita' del servizio stesso e quello del diritto dei lavoratori al riposo (art. 36, terzo comma, cost.), ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 e 3, secondo comma, l. Regione Piemonte 27 agosto 1982, denunciati per violazione dell'art. 117 Cost.).

Massima n. 9014

Le finalita' di un servizio di pubblica necessita', quale quello farmaceutico, non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all'aspetto privato ed imprenditoriale dell'esercizio stesso. Al riguardo, il perseguimento di una uniformita' di trattamento tra i lavoratori del settore in questione e di un ampliamento del diritto al riposo settimanale (cui l'evoluzione della collettivita' sociale tende indubbiamente a conferire maggiore rilievo e piu' adeguata durata) sono ragioni di "utilita' sociale" che legittimano - nei limiti del giudizio spettante alla Corte in merito ad esse - la compressione dell'iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, secondo comma, Legge Regione Piemonte 27 agosto 1982, n. 22, denunziato - per violazione dell'art.41 Cost. - nella parte in cui impone agli esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di un ulteriore turno di riposo settimanale). - cfr. S.n. 137/1971; 20/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge della Regione Lazio 3 giugno 1975 n. 42 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Lazio in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della Legge della Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 (Orari, ferie e turni delle farmacie) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Piemonte in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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