Corte costituzionale
Sentenza n. 441/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 441/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:441
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Umbria del 20 gennaio 1977
- art. 4, delibera legislativa Regione Campania del 25 settembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 13751
Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrastano le norme della Regione Umbria che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevedono agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende ricettive, pararicettive e di ristorazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - la delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977.
Massima n. 13752
Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrasta la norma della regione Campania che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevede agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende artigiane. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - l'art. 4 della delibera legislativa della regione Campania riapprovata il 25 settembre 1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977, recante "Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione";
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978, recante "Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Modifiche".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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