Corte costituzionale

Sentenza n. 441/1988

Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
441/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:441

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Umbria del 20 gennaio 1977
  • art. 4, delibera legislativa Regione Campania del 25 settembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 13751

Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrastano le norme della Regione Umbria che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevedono agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende ricettive, pararicettive e di ristorazione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - la delibera legislativa della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977.

Massima n. 13752

Dalla legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie si desume un principio generale che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. Con tale principio - derogato solo per il credito agricolo e per interventi giustificati da motivi congiunturali - contrasta la norma della regione Campania che, senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali, prevede agevolazioni per il credito di mero esercizio in favore delle aziende artigiane. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - l'art. 4 della delibera legislativa della regione Campania riapprovata il 25 settembre 1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977, recante "Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione";

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978, recante "Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Modifiche".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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