Corte costituzionale
Sentenza n. 437/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 437/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 756 del 15 settembre 1964
- art. 1, decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1° aprile 1947
- art. 11, comma 1, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 13610
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con riguardo a norme non applicabili alla fattispecie all' esame del giudice 'a quo'; quando, in particolare, questi sia chiamato ad accertare la decadenza della proroga legale di un contratto agrario, ma per cessazione della destinazione "agraria" del fondo e non gia' per le ipotesi, affatto diverse, comportanti, al contrario, la continuazione delle attivita' agrarie previste dalla disposizione denunciata (di cui all'art. 1 del d.C.P.S. n. 273/1947). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 Legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1 d.L.C.P.S. 1^ aprile 1947 n. 273, sollevata in riferimento all'art. 44 Cost.).
Massima n. 13611
Perche' sia in armonia con la direttiva costituzionale, contenuta nell'art. 44 Cost., di "equi rapporti sociali", ovvero di un equo contemperamento di opposti interessi - quali, sono nella specie, quelli del capitale e del lavoro - la scelta legislativa, in se' non censurabile, di privilegiare l'interesse del proprietario e della collettivita' alla costruzione di case di abitazione sull'interesse del conduttore del fondo alla continuazione del rapporto agrario integralmente considerato, non puo' non tener in adeguato conto il sacrificio che il conduttore viene a subire per la totale cessazione del rapporto prorogato e non puo', quindi, non prevedere la corresponsione, a quest'ultimo, di un equo indennizzo da parte del proprietario. Per contrato con l'art. 44 Cost. e', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore di un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione. - S.nn. 107/1974; 30/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1 del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 sollevata, in riferimento all'art. 44 Cost., dal Tribunale di Parma (Sezione delle controversie agrarie) con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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