Corte costituzionale
Sentenza n. 405/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 265, regio decreto n. 1077 del 25 luglio 1940
- art. 265, legge n. 341 del 6 giugno 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13694
L'attribuzione dell'assegno alimentare - provvidenza di natura assistenziale e non gia' retributiva - all'impiegato sospeso cautelarmente, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non puo' essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi. Sicche' la previsione del diritto a tale assegno per i dipendenti delle ricevitorie del lotto - anteriormente alla loro immissione (con Legge n. 494/1986) nei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria - solo per le ipotesi di sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare e non anche per quelle di sospensione a seguito di ordine o mandato di cattura, concreta una ingiustificata discriminazione sia rispetto agli altri dipendenti pubblici sia, nell'ambito della stessa categoria, con riferimento al titolo della disposta sospensione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 265 R.D. 25 luglio 1940 n. 1077, nel testo sostituito dall'art. 8 della Legge 6 giugno 1973, n. 341, nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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