Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 265, regio decreto n. 1077 del 25 luglio 1940
  • art. 265, legge n. 341 del 6 giugno 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13694

L'attribuzione dell'assegno alimentare - provvidenza di natura assistenziale e non gia' retributiva - all'impiegato sospeso cautelarmente, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non puo' essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi. Sicche' la previsione del diritto a tale assegno per i dipendenti delle ricevitorie del lotto - anteriormente alla loro immissione (con Legge n. 494/1986) nei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria - solo per le ipotesi di sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare e non anche per quelle di sospensione a seguito di ordine o mandato di cattura, concreta una ingiustificata discriminazione sia rispetto agli altri dipendenti pubblici sia, nell'ambito della stessa categoria, con riferimento al titolo della disposta sospensione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 265 R.D. 25 luglio 1940 n. 1077, nel testo sostituito dall'art. 8 della Legge 6 giugno 1973, n. 341, nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze