Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
402/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:402

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 576 del 26 luglio 1970
  • art. 8, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970

Parametri

Massime

Massima n. 13688

L'esclusione, dal beneficio della riconoscibilita' dei servizi pregressi non di ruolo, del personale passato nei ruoli direttivi (delle scuole elementari, secondarie ed artistiche), che fosse pervenuto alla quiescenza nello stesso periodo - compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972 - considerato utile per l'operativita' del beneficio nei confronti del personale insegnante, contraddice la finalita' riequilibratrice delle posizioni tra le due categorie, attribuita nella sua interezza alla disposizione censurata. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972. - O. n. 318/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze