Corte costituzionale
Sentenza n. 402/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 402/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:402
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 576 del 26 luglio 1970
- art. 8, decreto-legge n. 370 del 19 giugno 1970
Parametri
Massime
Massima n. 13688
L'esclusione, dal beneficio della riconoscibilita' dei servizi pregressi non di ruolo, del personale passato nei ruoli direttivi (delle scuole elementari, secondarie ed artistiche), che fosse pervenuto alla quiescenza nello stesso periodo - compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972 - considerato utile per l'operativita' del beneficio nei confronti del personale insegnante, contraddice la finalita' riequilibratrice delle posizioni tra le due categorie, attribuita nella sua interezza alla disposizione censurata. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972. - O. n. 318/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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