Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:400
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Abruzzo del 15 aprile 1981
Parametri
- art. 27, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 13686
Il principio fondamentale in materia di contabilita' regionale, secondo cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere approvati annualmente (art. 27 legge n. 335/1976), soddisfa l'esigenza, irrinunziabile, di un controllo effettivo e puntuale sulla gestione finanziaria degli enti. Sicche' costituisce, evidentemente, elusione di detta esigenza l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti (il 1976), disposta dalla legge Reg. Abruzzo (approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981), anche se con rinvio alla norma statale (legge 27 febbraio 1978, n. 43) contenente una analoga sanatoria dei rendiconti di comuni e province, ma tuttavia giustificata - a differenza di quella per gli enti (del turismo) considerati dalla legge regionale - in ragione sia della peculiare situazione di comuni e province sia della responsabilita' politica degli amministratori degli enti locali. Pertanto la legge regionale e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 (in relazione all'art. 27 della legge 19 maggio 1976, n. 335).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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