Corte costituzionale

Sentenza n. 397/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
397/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo co., legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 13605

L'istituto del consolidamento, che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato (art. 87 d.P.R. n. 1092/1973), tende a rendere effettivo il diritto alla pensione di riversibilita' per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio, in quanto assistiti in vita dal dante causa e finche' perdurino, dopo la morte di questi, i requisiti di assistibilita': esso costituisce una razionalizzazione del sistema, impedendo che, nel caso di piu' soggetti vocati in ordine successivo, resti affidata al caso la possibilita', per i chiamati successivamente, di godere del beneficio. Sicche' l'istituto in questione non puo' non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui determinati soggetti sono presi in considerazione come possibili destinatari della pensione di riversibilita' e, dunque, anche agli assistiti dai dipendenti pubblici, cui si riferisce la norma denunciata, perche' altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni sia fra categorie diverse di possibili beneficiari, sia all'interno della medesima categoria di chiamati. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilita' alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092. - Per la correzione di errori materiali contenuti nel "ritenuto in fatto" e nel dispositivo della presente sentenza v. Ordinanza n. 819 del 1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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