Corte costituzionale
Sentenza n. 396/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 396/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:396
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 6972 del 17 luglio 1890
Parametri
Massime
Massima n. 13682
E' preclusa alla Corte la possibilita' di contraddire il giudizio sulla rilevanza formulato dal giudice a quo, ove esso risulti, come nella specie, plausibile. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, dal quale discende direttamente la qualificazione pubblica dell'ente, sol che abbia finalita' di assistenza e beneficenza, e la cui eventuale caducazione potrebbe automaticamente comportare l'accertamento, nelle opportune e competenti sedi, dei requisiti per una qualificazione privatistica dell'ente che ha promosso il giudizio.
Massima n. 13683
Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - e' incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che e' garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di gia', piena operativita' per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) puo' pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' della disposizione che tuttora la preclude; ne' a cio' puo' essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilita' gia' offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. - S. nn. 173/1981, 195/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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