Corte costituzionale

Sentenza n. 396/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 396

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
396/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:396

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 6972 del 17 luglio 1890

Parametri

Massime

Massima n. 13682

E' preclusa alla Corte la possibilita' di contraddire il giudizio sulla rilevanza formulato dal giudice a quo, ove esso risulti, come nella specie, plausibile. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, dal quale discende direttamente la qualificazione pubblica dell'ente, sol che abbia finalita' di assistenza e beneficenza, e la cui eventuale caducazione potrebbe automaticamente comportare l'accertamento, nelle opportune e competenti sedi, dei requisiti per una qualificazione privatistica dell'ente che ha promosso il giudizio.

Massima n. 13683

Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - e' incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che e' garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di gia', piena operativita' per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) puo' pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' della disposizione che tuttora la preclude; ne' a cio' puo' essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilita' gia' offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. - S. nn. 173/1981, 195/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze