Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:371

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge n. 1655 del 20 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 13650

L'assicurazione presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.) e quella presso l'I.n.a.i.l. operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti, in quanto - secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione - la prima e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.n.a.i.l., mentre la seconda e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche. Pertanto, non sussiste il censurato doppio obbligo assicurativo dell'imprenditore agricolo rispetto agli impiegati i quali svolgano anche mansioni manuali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, L. 29 novembre 1962 n. 1655, nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa di assistenza agli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, e nella parte in cui non prevede una riduzione di contributi gravanti sui datori di lavoro a favore dell'E.n.p.a.i.a., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.n.a.i.l.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze