Corte costituzionale
Sentenza n. 371/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 371/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 1655 del 20 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 13650
L'assicurazione presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.) e quella presso l'I.n.a.i.l. operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti, in quanto - secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione - la prima e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.n.a.i.l., mentre la seconda e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche. Pertanto, non sussiste il censurato doppio obbligo assicurativo dell'imprenditore agricolo rispetto agli impiegati i quali svolgano anche mansioni manuali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, L. 29 novembre 1962 n. 1655, nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa di assistenza agli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, e nella parte in cui non prevede una riduzione di contributi gravanti sui datori di lavoro a favore dell'E.n.p.a.i.a., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.n.a.i.l.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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