Corte costituzionale

Sentenza n. 367/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
367/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 42 del 18 giugno 1977

Parametri

  • art. 14, lett. p, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. f, statuto regione Sicilia
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 13644

Ai fini dell'accertamento della rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, i problemi di litispendenza e di giurisdizione relativi al giudizio a quo involgono indagini che non spettano alla Corte costituzionale, ma al giudice rimettente.

Massima n. 13645

La disciplina del trattamento economico del personale confluito nell'E.S.P.I. a seguito della soppressione dei Centri sperimentali, rientra nella potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art. 14, lett. p, dello Statuto), ond'e' inconferente, riguardo ad essa, il richiamo agli specifici limiti previsti per la potesta' legislativa regionale concorrente in materia di "legislazione sociale: rapporti di lavoro e previdenza sociale", di cui all'art. 17, lett. f, dello Statuto.

Massima n. 13646

Nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva ad essa spettante in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p, dello Statuto), la Regione siciliana non solo puo' istituire o estinguere uffici ed enti - determinando, in tale ultima ipotesi, la cessazione del rapporto di impiego dei dipendenti - ma anche (a fortiori) disciplinare il contenuto di quel rapporto, ivi compreso il trattamento economico dei dipendenti.

Massima n. 13647

L'art. 1 della legge reg. siciliana 18 giugno 1977, n. 42, disponendo - in via di interpretazione autentica dell'art. 13. L. reg. 8 marzo 1971, n. 5 - che al personale gia' dipendente dei disciolti Centri sperimentali e confluito nell'E.S.P.I. continuino ad applicarsi i contratti collettivi vigenti negli enti di provenienza anziche' le norme del contratto in vigore per il personale gia' dall'origine dipendente dall'E.S.P.I., determina un'ingiustificata discriminazione fra dipendenti che - pur se collocati in ruoli differenti - sono destinati a svolgere le funzioni proprie del medesimo ente, in tal modo istituendo, senza plausibile ragione, un trattamento economico diverso per prestazioni lavorative della stessa natura. Pertanto il suddetto articolo e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. (risultando inconferente il richiamo all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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