Corte costituzionale
Sentenza n. 366/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 366/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:366
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13643
Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilita' durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali e' sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilita', e' "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identita' di trattamento". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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