Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:366

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13643

Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilita' durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali e' sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilita', e' "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identita' di trattamento". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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